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Regolamento del servizio di tutorato
Norme e Regolamenti

 

 

Regolamento del servizio di tutorato

 

 

 

ART. 1

L’istituto del tutorato

Nella prospettiva di agevolare l’inserimento della matricola dentro l’organizzazione universitaria, e con l’obiettivo di sostenere attivamente la sua vita accademica lungo tutto il percorso di studi, l’Università degli Studi del Molise istituisce, ai sensi dell’art.11 del D.M. 509/1999 e dell’art.53 del Regolamento Didattico di Ateneo, il servizio di tutorato.

Le funzioni di coordinamento, di promozione e di supporto alle attività di tutorato vengono esercitate, all’interno di ogni facoltà, da una apposita Commissione per il tutorato. Tale Commissione per il tutorato è nominata dal Consiglio di Facoltà ed è composta da almeno cinque membri (un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore e due studenti, proposti dalle rappresentanze studentesche presenti nei Consigli di Facoltà).

 

ART. 2

Obiettivi generali e specifici

Le attività di tutorato sono rivolte a tutti gli studenti. Esse si propongono di assistere lo studente affinché consegua con profitto gli obiettivi del processo formativo. A tal fine, si occupano di orientare lo studente all’interno dell’organizzazione e dei servizi universitari, di introdurlo al corretto e proficuo utilizzo delle risorse e dei servizi accademici (aule, biblioteche, organi amministrativi, borse di studio, ecc.), di aiutarlo nella conoscenza delle condizioni del sistema didattico (criteri di propedeuticità, compilazione di piani di studio, ecc.), di sostenerlo nelle sue scelte di indirizzo formativo (conoscenze di base, scelta degli argomenti di tesi, ecc.).

 

ART. 3

I tutori

Le attività di tutorato rientrano tra i compiti dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori.

Possono essere affidate, altresì, ai dottorandi ed agli assegnisti di ricerca, nonché agli studenti iscritti all’ultimo anno di corso, individuati con apposito bando di selezione.

Sarà prevista, inoltre, l’attivazione di un tutorato specializzato per gli studenti portatori di handicap, eventualmente affidato agli studenti stessi.

Può ritenersi esonerato da questo servizio il personale docente impegnato in funzioni gestionali o di responsabilità organizzativa, come il Rettore, i Presidi ed i Direttori di Dipartimento. Sono esonerati anche i docenti in aspettativa o in congedo.

 

ART. 4

L’organizzazione del sistema tutoriale

Ogni anno il Consiglio di Facoltà renderà nota a ogni tutor la lista degli studenti immatricolati che entreranno a far parte della relazione tutoriale con il docente e che si aggiungeranno agli studenti già inseriti nel rapporto tutoriale negli anni precedenti. Il metodo di assegnazione del tutor agli studenti immatricolati è casuale. Lo studente, all’inizio di ciascun anno accademico, può chiedere il trasferimento del rapporto tutoriale ad altro docente presentando apposita istanza alla Commissione per il tutorato costituita, ai sensi dell’art.1 del presente Regolamento, presso ciascuna Facoltà.

Ogni tutor compilerà, alla fine dell’anno accademico, una breve relazione sull’andamento delle attività tutoriali.

 

ART. 5

Condizioni dell’attività tutoriale

Ogni docente coinvolto nelle attività tutoriali gestisce con autonomia i tempi e i contenuti della propria azione, nel rispetto degli obiettivi dichiarati al punto 2.

In generale, ogni tutor deve, con chiarezza ed utilizzando le forme di pubblicità più adeguate, offrire e comunicare agli studenti spazi e tempi per il confronto tutoriale, dandone, altresì, informazione alla Commissione di cui all’art.1 del presente Regolamento.

 

ART. 6

Informazioni sull’attività tutoriale

L’università e le singole Facoltà organizzeranno per gli studenti immatricolati momenti iniziali di informazione del servizio di tutor e delle sue finalità.

 

 

Il Regolamento è stato emanato con D.R. 298 del 18 marzo 2002