Regolamento didattico di Ateneo
emanato con D.R. n.704 dell'11.6.2002
INDICE |
Art. 1 Definizioni Art. 2 Autonomia didattica e Regolamento didattico di Ateneo Art. 3 Strutture didattiche Art. 4 Titoli di studio Art. 5 Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio Art. 6 Corsi di Laurea Art. 7 Corsi di Laurea specialistica Art. 8 Corsi di specializzazione Art. 9 Corsi di Dottorato di ricerca Art. 10 Corsi di Master di 1° e 2° livello Art. 11 Classi di Corso di studio Art. 12 Classi di Corso di studio di Ateneo ed interateneo |
TITOLO II VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA, DEL PROFITTO E CERTIFICAZIONI |
Art. 13 Commissioni per la valutazione della didattica
nell'Ateneo Art. 14 Responsabilità sul regolare svolgimento dell'attività didattica Art. 15 Costituzione delle Commissioni per la valutazione del profitto Art. 16 Svolgimento degli esami per la valutazione del profitto Art. 17 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio Art. 18 Commissione per il conseguimento del titolo di studio Art. 19 Certificazioni e Supplemento al diploma |
TITOLO III ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DIDATTICHE, REGOLAMENTI E ORDINAMENTI DIDATTICI |
Art. 20 La Facoltà, il Consiglio di Facoltà
e il Regolamento di Facoltà Art. 21 La Classe di Corso di studio, i Consigli di Classe e il Regolamento didattico della Classe Art. 22 Il Corso di studio, il Consiglio di Corso di studio Art. 23 Regolamento ed ordinamento didattico del Corso di studio Art. 24 Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio non inquadrato in una Facoltà Art. 25 Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio interateneo Art. 26 Regolamento ed ordinamento didattico del Corso di Master Art. 27 Regolamento didattico del Dottorato |
TITOLO IV ASPETTI ORGANIZZATIVI DELLA DIDATTICA |
Art. 28 Commissioni didattiche paritetiche Art. 29 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti Art. 30 Mutuazione e sdoppiamento degli insegnamenti Art. 31 Manifesto annuale degli studi Art. 32 Calendario delle attività didattiche Art. 33 Promozione e pubblicità dell'offerta didattica Art. 34 Modalità di iscrizione ai Corsi di studio Art. 35 Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative Art. 36 Studente a tempo pieno Art. 37 Studenti non a tempo pieno Art. 38 Curricula Art. 39 Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali Art. 40 Crediti formativi universitari |
TITOLO V MOBILITA' DEGLI STUDENTI A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE |
Art. 41 Trasferimenti degli studenti ad altro Corso
di studio nell'ambito dell'Ateneo Art. 42 Trasferimenti degli studenti da altri Atenei Art. 43 Mobilità internazionale degli studenti Art. 44 Didattica internazionale Art. 45 Ammissione alla frequenza di corsi singoli presso l'Università degli Studi del Molise da parte di studenti iscritti presso università estere Art. 46 Trasferimento degli studenti dell'Università degli Studi del Molise presso altre università Art. 47 Mobilità degli studenti nell'ambito del dottorato internazionale |
TITOLO VI ATTIVITA' DIDATTICHE SPECIALI |
Art. 48 Frequenza di singoli corsi di insegnamento Art. 49 Frequenza di Corsi intensivi Art 50 Attività didattiche integrative Art. 51 Didattica multimediale e a distanza Art. 52 Attività di collaborazione degli studenti alle attività didattiche Art. 53 Attività di orientamento e attività tutoria |
TITOLO VII ATTIVITA' DIDATTICHE DEI DOCENTI |
Art. 54 Attività didattiche dei docenti Art. 55 Registrazione dell'attività didattica dei docenti |
TITOLO VIII NORME FINALI E TRANSITORIE |
Art. 56 Allegati e approvazione del Regolamento
didattico di Ateneo Art. 57 Modifiche del Regolamento didattico di Ateneo Art. 58 Norme transitorie Art. 59 Elenco delle Facoltà istituite |
Art. 1
Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si
intendono:
a) per Regolamento Generale sull'Autonomia, il Regolamento recante, norme concernenti
l'Autonomia didattica degli Atenei di cui al D. M. del 3 novembre 1999, n. 509;
b) per Corsi di studio, i Corsi di Laurea, di Laurea specialistica, di Specializzazione,
di Dottorato di ricerca e di Master, secondo quanto individuato all'art. 3;
c) per titoli di studio, la Laurea, la Laurea specialistica, il Diploma di specializzazione,
il Dottorato di ricerca e il Master, secondo quanto individuato dall'art. 4;
d) per decreti ministeriali, ove non diversamente specificato, i decreti emanati
ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della Legge
del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi
di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, raggruppati
ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento e determinati dai decreti ministeriali;
f) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio, i Regolamenti di cui all'art.
11, comma 2 della Legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art.
12 del Regolamento Generale sull'Autonomia, secondo quanto specificato negli
art. 23, 24, 26, 27;
g) per ordinamenti didattici dei Corsi di studio, l'insieme delle norme che
regolano i curricula dei Corsi di studio, come specificato dall'art. 23;
h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui
al D.M. del 23 giugno 1997, e successive modifiche;
i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente
e professionalmente affini;
j) per credito formativo universitario, l'insieme di conoscenze acquisite su
tematiche inerenti alla denominazione del credito, derivate dalla integrazione
di attività formative, comunque esercitate dalla docenza universitaria
e di studio individuale dello studente;
k) per obiettivi formativi, le mete da raggiungere in termini di acquisizione
di conoscenze e capacità di applicazioni delle stesse, specifiche del
profilo culturale e professionale di ogni Corso di studio;
l) per attività formativa, ogni attività atta a consentire la
formazione culturale e professionale degli studenti, (comprendente i corsi di
insegnamento, seminari, esercitazioni numeriche e di laboratorio, attività
di campo, attività tutorie e di orientamento, tirocini, elaborazione
di progetti, lavori di tesi, studio individuale);
m) per curriculum, l'insieme delle attività formative specificate nel
Regolamento didattico del Corso di studio da seguire al fine del conseguimento
del relativo titolo;
n) per Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori
e dei ricercatori universitari, il Regolamento approvato dall'Università
degli Studi del Molise (Decreto Rettorale n. 2337/99) ai sensi dell'art. 4 della
Legge 370 del 19 ottobre 1999.
Art. 2
Autonomia didattica e Regolamento didattico di Ateneo
Il presente Regolamento didattico di Ateneo
definisce e disciplina:
1) gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio;
2) le attività ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di
sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e
ricorrente;
3) i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere
nei rispettivi Regolamenti didattici;
4) i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso
università straniere e l'equipollenza dei titoli accademici conseguiti
all'estero.
Le modifiche al presente Regolamento sono emanate con decreto rettorale e rese
note con le modalità di cui all'art. 17, comma 95, lettera b), della
Legge 15 maggio 1997, n. 127.
Art. 3
Strutture didattiche
1. Ai sensi dell'art. 32 - co. 1-4 - dello
Statuto di Ateneo, sono Strutture didattiche dell'Università degli Studi
del Molise:
· le Facoltà;
· le Classi di Corso di studio
· i Corsi di studio, articolati in: Corsi di Laurea, Corsi di Laurea
specialistica, Corsi di specializzazione, Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi
di Master di 1° e 2° livello;
· le Strutture didattiche speciali che erogano servizi didattici integrativi.
2. Le attività di ciascuna Struttura didattica sono disciplinate da uno
specifico Regolamento didattico.
3. Ai sensi delle leggi vigenti ed in base ad appositi accordi possono essere
attivate Strutture didattiche interfacoltà e interateneo. Rientrano in
tale genere di Strutture didattiche sia i Corsi di studio interfacoltà,
sia i Corsi di studio attivati in convenzione o consorzio con altri Atenei,
italiani o esteri: Corsi di studio interuniversitari, Scuole interateneo di
specializzazione (SIS), Dottorati di ricerca consorziati, Corsi di Master congiunti.
4. Ciascuna Struttura didattica è retta da un Consiglio, la cui composizione,
e competenze sono disciplinate dall'art.38 dello Statuto o da specifico Regolamento,
ove colà non previsti. Per l'esame di questioni specifiche possono essere
invitati a partecipare i professori a contratto.
5. Il Consiglio di Corso di studio coincide con il Consiglio di Facoltà
qualora nella Facoltà sia attivato un solo Corso di studio ad esclusione
del caso di Corso di studio interfacoltà.
6. Ogni Corso di studio si dota di un proprio Regolamento didattico. I Regolamenti
didattici dei singoli Corsi di studio disciplinano l'organizzazione didattica
e il funzionamento dei Corsi stessi. Tali Regolamenti, ad esclusione di quelli
dei Dottorati di ricerca, entrano in vigore previa approvazione del Consiglio
di Corso di studio, del Consiglio di Facoltà cui il Corso di studio afferisce
e del Senato Accademico.
Art. 4
Titoli di studio
1. L'Università degli Studi del Molise
rilascia i seguenti titoli di studio: Laurea (L), Laurea specialistica (LS),
Diploma di specializzazione (DS), Diploma di Dottorato di ricerca (DR), Master
universitario (MU) di 1° e di 2° livello.
2. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle leggi vigenti e secondo la disciplina
fissata dagli art. 50, 51 e 52 del presente Regolamento, servizi didattici propedeutici
o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione
universitaria.
3. I Corsi di studio, di cui al comma precedente, possono essere attivati anche
in collaborazione con enti pubblici e privati.
4. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità
previste dalle leggi e decreti in vigore e viene disciplinato dall'art. 18 del
presente Regolamento.
5. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli
di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed
esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei Corsi di studio
può essere variamente determinata, fatte salve eventuali disposizioni
normative previste dall'Unione Europea.
Art. 5
Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di studio
1. L'istituzione di un Corso di studio è
proposta, con motivata relazione, da uno o più Consigli di Facoltà,
ovvero, da docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari elencati nei
decreti ministeriali relativi a quel Corso di studio. La proposta di istituzione
è presentata al Senato Accademico, che delibera in materia, acquisiti
altresì gli esiti della consultazione di cui all'art. 11 comma 4 del
D.M. 509/99, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo
di Valutazione, nonché degli organi di rappresentanza studentesca. La
proposta di nuova istituzione è emanata con decreto rettorale che ne
indica il termine di entrata in vigore. I nuovi corsi di studio vengono istituiti
previa approvazione del relativo ordinamento didattico da parte del Ministero,
sentito il C.U.N., ai sensi della Legge n. 341/90 e del D.M. n. 509/99.
2. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del DM 509/99 e dell'art. 1 comma 2 del DM
4/8/00, l'Università degli Studi del Molise procede all'istituzione dei
Corsi di Laurea individuando le relative classi di appartenenza.
3. Un Corso di studio si definisce Corso di studio interfacoltà quando,
pur afferendo dal punto di vista amministrativo alla Facoltà che ne ha
proposto l'istituzione, esso si avvale della docenza di due o più Facoltà
per lo svolgimento delle attività didattiche previste nel relativo ordinamento
didattico. Nel caso di Corsi di studio interfacoltà, il Senato Accademico,
con motivata delibera, provvede all'assegnazione delle risorse di docenza.
4. L'Università degli Studi del Molise in accordo con altre università
italiane e straniere può istituire Corsi di studio interateneo con le
procedure previste dal comma 1 e 2. L'organizzazione e la gestione amministrativa
e didattica del Corso di studio interateneo sono disciplinate dai Regolamenti
previsti nelle predette convenzioni.
5. Nel caso di disattivazione di Corsi di studio, l'Università degli
Studi del Molise garantisce agli studenti iscritti la possibilità di
concludere gli studi intrapresi, entro i due anni successivi alla scadenza della
durata legale del corso di studio.
6. All'atto dell'istituzione di un Corso di studio, il Senato Accademico, sentiti
gli organi proponenti, determina i crediti didattici utilizzabili in altri Corsi
di studio attivati presso l'Università, nonché, sulla base di
specifiche convenzioni, presso altre università.
7. Il Senato Accademico, su proposta dei consigli di Facoltà competenti,
delibera sulla disattivazione della Struttura didattica.
8. Il Senato Accademico, almeno ogni tre anni, assicura l'aggiornamento dell'elenco
delle Strutture didattiche dell'Ateneo allegato al presente Regolamento.
Art. 6
Corsi di Laurea
1. Il Corso di Laurea ha l'obiettivo primario
di mettere i laureati in condizione di percorrere un ciclo compiuto di studi
che permetta loro di poter entrare nel mondo del lavoro, dotati di un sapere
critico e sistematico che renda autonomi nell'esercizio delle competenze acquisite.
2. Per essere ammessi ad un corso di Laurea occorre essere in possesso di un
diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito
all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. I Regolamenti dei
Corsi di studio possono richiedere, per l'accesso ai corsi, altri requisiti
formativi culturali.
3. Per conseguire la Laurea lo studente deve avere acquisito in 3 anni 180 crediti
formativi.
4. L'ordinamento didattico dell'istituendo Corso di Laurea dovrà stabilire
quali crediti acquisiti dallo studente saranno riconosciuti validi per l'eventuale
prosecuzione degli studi universitari in altri Corsi di studio attivati presso
l'Ateneo, nonché, sulla base di specifiche convenzioni, presso altre
università (v. art. 9 - co. 4 - D. 509//99).
Art. 7
Corsi di Laurea specialistica
1. Il Corso di Laurea specialistica ha l'obiettivo
di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio
di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Laurea specialistica occorre essere in
possesso della Laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi e degli accordi internazionali vigenti.
Altri requisiti curriculari indicativi di una adeguata preparazione personale
possono essere richiesti dai Regolamenti didattici per l'accesso ai Corsi di
Laurea specialistica, secondo le normative prescritte dal presente Regolamento.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono prevedere l'ammissione
ad un Corso di Laurea specialistica con il possesso del diploma di Scuola secondaria
superiore, esclusivamente per i Corsi di studio regolati da normative dell'Unione
Europea che non prevedano, per essi, titoli universitari di primo livello, fatta
salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti
didattici.
4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la Laurea specialistica
lo studente deve avere acquisito in due anni 300 crediti, ivi compresi quelli
già acquisiti con il conseguimento del titolo di Laurea e/o riconosciuti
validi ai sensi del presente Regolamento.
5. L'Ateneo può istituire Corsi di Laurea specialistica solo se è
già attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui
crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti, in base ai
Regolamenti didattici, per il Corso di Laurea specialistica, con l'eccezione
dei Corsi di cui al comma 3, ovvero, in seguito al riconoscimento equivalente,
sulla base di una specifica convenzione, della validità di un Corso di
Laurea attivato presso un'altra università.
Art. 8
Corsi di specializzazione
1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo
di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste
nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere
istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive
dell'Unione Europea fatte già proprie dall'Ordinamento Giuridico Italiano.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso
almeno della Laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti. Altri requisiti specifici
di ammissione, nonché, gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi
rispetto al titolo di studio già conseguito ritenuti necessari per l'ammissione,
sono stabiliti dai decreti ministeriali e, a norma di essi, dai Regolamenti
didattici.
3. Per conseguire il Diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito,
nel tempo previsto dal relativo Regolamento, un numero di crediti compreso tra
300 e 360, comprensivi di quelli già acquisiti e riconosciuti validi
per l'ammissione al Corso, numero che viene precisato dai decreti ministeriali,
fatte salve le diverse disposizioni previste da specifiche norme di legge o
da direttive dell'Unione Europea.
Art. 9
Corsi di Dottorato di ricerca
1. I Corsi di Dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze
necessarie per esercitare, presso Università, enti pubblici o soggetti
privati, attività di ricerca di alta qualificazione.
2. Per essere ammessi ad un Corso di Dottorato di ricerca occorre essere in
possesso di una Laurea specialistica o di analogo titolo accademico conseguito
all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai Corsi di Dottorato di
ricerca è consentito anche ai possessori di Diplomi di Laurea conseguiti
in base alle normative vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento
generale sull'Autonomia.
3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei Corsi di Dottorato di ricerca, l'approvazione
dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione
delle borse di studio sono disciplinati dall'art.4 della Legge 3 luglio 1998,
n.210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30/4/1999. Sulla base di tale normativa,
l'attivazione di un Corso di Dottorato di ricerca avviene su proposta di uno
o più Dipartimenti, previa delibera del Senato Accademico, del Consiglio
di Amministrazione e nulla osta del Nucleo di Valutazione.
4. La denominazione dei Corsi di Dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico
comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano
l'attività didattica, sono determinate dal Regolamento didattico relativo,
progettato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.
Art. 10
Corsi di Master di 1° e 2° livello
1. L'Università degli Studi del Molise
può attivare Corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e
di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della
Laurea o della Laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati
i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello.
2. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario deve essere specificamente
finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla società
civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve
essere ispirata ad esigenze di flessibilità e adeguamento periodico al
mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
3. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria
nazionale o internazionale, Corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari)
di primo e di secondo livello.
4. I Corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche
in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno
sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea
specialistica. La durata minima dei Corsi di Master universitario è di
norma un anno.
Art. 11
Classi di Corso di studio
1. La Classe di Corso di studio raggruppa
categorie di Corsi di studio aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti,
secondo quanto stabilito dal comma seguente.
2. I Corsi di studio, che si riferiscono alla Laurea ed alla Laurea specialistica,
comunque denominati dall'Università degli Studi del Molise, sono raggruppati
in Classi di Corso di studio, se nella loro organizzazione didattica sono stati
inclusi gli obiettivi formativi qualificanti e le stesse attività formative
indispensabili, secondo quanto previsto dai Decreti emanati dal Ministero, per
le Classi di Corso di Laurea e le Classi di Corso di Laurea specialistica.
3. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei Corsi di studio
appartenenti alla medesima Classe hanno sotto tutti gli aspetti giuridici identico
valore legale. Essi sono tuttavia contrassegnati da denominazioni particolari
coincidenti con quella del Corso di studio corrispondente oltre che dall'indicazione
numerica della Classe di appartenenza.
Art. 12
Classi di Corso di studio di Ateneo ed interateneo
1. L'Università degli Studi del Molise decorsi tre anni dall'emanazione
dei decreti istitutivi può proporre, eventualmente d'intesa con altri
Atenei, al Ministero Classi di Corso di studio non comprese nell'elenco delle
Classi emanate dal Ministro nei Decreti per le Lauree e le Lauree specialistiche.
Tali Classi di Corso di studio sono denominate Classi di Corso di studio d'Ateneo.
Art. 13
Commissioni per la valutazione della didattica nell'Ateneo
1. La Commissione per la valutazione della didattica
è composta da un docente o ricercatore in rappresentanza di ciascuna
Facoltà dell'Ateneo, da uno studente designato dal Consiglio degli studenti
e da un esperto di organizzazione e valutazione della didattica, designato dal
Senato Accademico.
2. La Commissione esprime al Senato Accademico pareri in merito al raggiungimento
degli obiettivi didattici prefissati e al livello qualitativo dell'attività
didattica dell'Ateneo.
3. La Commissione elegge il proprio Presidente tra i docenti e i ricercatori
appartenenti alla Commissione stessa.
4. La Commissione svolge i propri lavori individuando idonei parametri di analisi
e valutazione della didattica e funziona da osservatorio permanente a supporto
di tutte le Strutture didattiche dell'Ateneo, così come sancito dallo
Statuto.
5. La Commissione raccoglie ed elabora statisticamente tutti gli elementi informativi
riguardanti le attività didattiche d'Ateneo.
6. La Commissione predispone annualmente una relazione sullo stato della didattica
che invia all'esame del Senato Accademico e del Nucleo Interno di Valutazione.
Art. 14
Responsabilità sul regolare svolgimento dell'attività didattica
1. Nell'ambito della libertà di insegnamento,
sancita nello Statuto dell'Università degli Studi del Molise, e secondo
le normative dello stato giuridico, le Strutture didattiche attuano forme di
verifica dell'impegno dei docenti e dell'efficacia della didattica impartita
secondo i criteri riportati nei comma seguenti.
2. Fatti e comportamenti che vengono ritenuti irregolari o che sembrino configurarsi
come inadempienze rispetto alle norme e alle procedure previste dal presente
Regolamento Didattico di Ateneo, vanno segnalate dagli interessati - nel caso
degli studenti anche tramite i loro rappresentanti eletti - ai Presidenti dei
Consigli di Corso di studio e ai Presidi di Facoltà. Ad essi spetta verificare
in prima istanza, entro 30 giorni, sentite le persone alle quali sono riferiti
i fatti e i comportamenti oggetto delle segnalazioni, la fondatezza delle medesime
e adottare i conseguenti provvedimenti.
3. Casi di particolare gravità vanno segnalati al Rettore che nominerà
una apposita Commissione nel Senato Accademico, costituita in relazione ai singoli
casi. La Commissione opera sotto il vincolo della riservatezza e riferisce l'esito
delle sue valutazioni al Senato Accademico. Nel caso in cui la segnalazione
risulti fondata, si provvede secondo le disposizioni previste in relazione alle
diverse situazioni del Regolamento Generale di Ateneo.
4. I compiti di vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alle
Facoltà sono esercitate dai rispettivi Presidi. I Regolamenti didattici
di Facoltà possono prevedere deleghe o compiti particolari in materia,
da attribuirsi ai Presidenti dei Corsi di studio fermo restando le disposizioni
contenute nell'art. 39 dello Statuto.
Art. 15
Costituzione delle Commissioni per la valutazione del profitto
1. Le Commissioni per gli esami di profitto sono nominate
dal Preside di Facoltà su proposta dei professori ufficiali titolari
dei corsi di insegnamento.
2. Le Commissioni sono composte dal professore ufficiale dell'insegnamento che
le presiede e da almeno un altro docente o cultore della materia. Esse possono
articolarsi in sottocommissioni di almeno due membri, purché la loro
attività avvenga sotto la presidenza ed il coordinamento del professore
ufficiale titolare dell'insegnamento.
3. Nel caso di corsi composti da più moduli, la Commissione è
costituita da tutti i professori ufficiali titolati di insegnamento dei moduli,
nell'ambito dei quali il Preside di Facoltà designa il Presidente.
4. I cultori della materia devono essere in possesso, da almeno due anni, della
Laurea o della Laurea specialistica conseguita in base alle normative in vigore
alla data dell'applicazione del Regolamento Generale sull'Autonomia, e sono
nominati dal Consiglio di Facoltà su richiesta motivata del professore
ufficiale titolare dell'insegnamento e in base a criteri predefiniti dal Regolamento
didattico di Facoltà.
Art. 16
Svolgimento degli esami per la valutazione del profitto
1. Il calendario degli appelli è stabilito per
ciascun insegnamento dalle Facoltà su proposta dei Consigli di Corso
di studio.
2. Una volta fissata e resa pubblica la data di inizio dell'appello, eventuali
anticipazioni delle date già rese pubbliche non sono consentite. Eventuali
posticipazioni della data devono essere comunicate dal Presidente della Commissione,
con la massima tempestività, al Preside di Facoltà che le autorizza
dopo aver riscontrato la condizione di necessità.
3. Ai fini del superamento di un esame è necessario conseguire un punteggio
minimo di 18 punti. L'eventuale attribuzione della lode, in aggiunta al punteggio
massimo di 30 punti, è subordinata all'unanimità della Commissione
esaminatrice.
4. I Regolamenti di Corso di studio disciplinano, in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 17 dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise, le
modalità di svolgimento degli esami di profitto relativi agli insegnamenti
seguiti, ai fini dell'accertamento dell'adeguata preparazione degli studenti
iscritti ai Corsi di studio per la prosecuzione della loro carriera scolastica.
Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni tali
da garantire l'obiettività e l'equità della valutazione.
5. Gli esami possono essere orali e/o scritti, ovvero basati su prove pratiche,
in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici e alle determinazioni
del Consiglio del Corso di studio.
6. Il Consiglio, su proposta del professore ufficiale titolare del corso di
insegnamento, può prevedere forme articolate di valutazione del profitto
composte di prove in itinere, anche scritte, e/o pratiche da concludersi comunque
con una prova finale.
7. Fatti salvi i casi previsti dai Regolamenti didattici, non è possibile
la ripetizione, con eventuale modifica della valutazione relativa, di un esame
già superato, tranne nel caso in cui lo studente ritenga che la valutazione
della Commissione non corrisponda alle sue aspettative.
8. I verbali degli esami di profitto sono validi se firmati dal Presidente e
da un secondo componente della Commissione.
9. Le prove di verifica del profitto, diverse dagli esami, di norma, sono sostenute
a conclusione del corso o entro una limitazione temporale prevista dall'ordinamento
didattico, e danno luogo a un riconoscimento di "idoneità"
riportato sul libretto personale dello studente.
10. Tutte le prove orali di esame e le eventuali prove di verifica del profitto,
differenti dagli esami, sono pubbliche. In casi particolari il Presidente della
Commissione può disciplinare modalità e limiti di accesso alle
sedute, riferendone al Preside di Facoltà.
11. Qualora gli ordinamenti didattici prevedano un unico esame o un'unica prova
di verifica finale, per un insegnamento costituito dalla confluenza di più
attività didattiche, deve comunque essere accertato il profitto dello
studente per ciascuna di esse. In tali casi lo studente ha diritto ad avere
comunicazione dei risultati conseguiti nelle singole forme di accertamento.
12. La votazione è riportata a cura della Commissione esaminatrice e
a firma di uno dei suoi componenti sul libretto universitario dello studente.
L'esame superato viene registrato nella carriera dello studente con l'indicazione
dei crediti acquisiti e la relativa votazione.
13. Il Presidente della Commissione esaminatrice per le prove di profitto è
responsabile dei relativi verbali, da restituire alla Segreteria studenti immediatamente
dopo la conclusione di ogni appello.
Art. 17
Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio
1. Il titolo di studio è conferito a seguito di
esame specifico per ogni livello di Corso di studio. I Regolamenti didattici
dei Corsi di studio disciplinano:
a) le modalità dell'esame;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera
carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità
di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle
attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di
ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione in organismi rappresentativi
degli studenti, in attività culturali e di orientamento svolte a favore
di altri studenti.
2. La Laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza
e del Corso di Laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda
agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
3. Gli esami sono pubblici.
4. Per accedere alla prova finale, lo studente deve avere acquisito tutti i
crediti previsti dall'Ordinamento didattico del Corso di studio. Lo studente,
inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi
universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni
in materia.
5. Per il conseguimento della Laurea i Regolamenti didattici possono prevedere,
accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato
scritto, il sostenimento di una prova espositiva finalizzata a dimostrare il
raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del Corso.
6. Per il conseguimento della Laurea specialistica e del Dottorato di ricerca
i Regolamenti prevedono l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo
originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
7. Entro scadenze periodiche fissate dai Regolamenti didattici di Facoltà,
dalle Strutture didattiche di riferimento, gli studenti, tenuti ai sensi del
comma precedente all'elaborazione di uno scritto finale, inviano al Consiglio
di Corso di studio la richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato
e il nominativo del relatore, allo scopo di consentire al Consiglio un adeguato
monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati.
8. I Regolamenti didattici di Corso di studio disciplinano le procedure per
l'attribuzione degli argomenti delle dissertazioni, le tipologie delle stesse,
le modalità di designazione e le responsabilità dei docenti relatori
e dei correlatori, i criteri di valutazione anche in rapporto all'incidenza
sul voto finale da attribuire al curriculum degli studi seguiti.
9. Nel caso di Corso di studio interateneo, il relativo Regolamento didattico
dovrà contenere anche le norme che oltre alle attività didattiche
curricolari, disciplinano le modalità di conseguimento del titolo di
studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte
dall'Università degli Studi del Molise congiuntamente con altri atenei
italiani o stranieri.
10. I Regolamenti didattici di Corso di studio determinano, inoltre, le modalità
per il deposito del titolo della tesi di laurea firmata dal relatore.
Art. 18
Commissione per il conseguimento del titolo di studio
1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate
al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facoltà
che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima
fascia. Le commissioni sono composte secondo norme stabilite nei Regolamenti
didattici, e comunque almeno da sette membri tra professori di prima e di seconda
fascia e ricercatori della Facoltà. Almeno un membro della commissione
deve essere un professore di prima fascia.
2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche
professori di Facoltà diverse da quelle cui sono iscritti i candidati,
nonché professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato.
3. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono le modalità per l'eventuale
attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice
a esperti esterni, in qualità di cultori della materia, subordinatamente
all'accertamento da parte del Consiglio del Corso di studio interessato della
loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione
oggetto di esame.
4. Nei Corsi di studio interfacoltà la Commissione giudicatrice della
prova finale dovrà essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facoltà
interessate, da docenti delle diverse Facoltà.
5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione
in centodecimi e possono, all'unanimità, attribuire al candidato il massimo
dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova è sessantasei
centodecimi.
6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente
distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari espressamente
previsti dai singoli Regolamenti didattici.
7. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti di cui all'art. 4,
comma 5, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
Art. 19
Certificazioni e Supplemento al diploma
1. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano, le
certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi
alla carriera scolastica degli studenti, previa verifica della regolarità
del pagamento delle tasse e contributi universitari.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 8 del Regolamento Generale sull'Autonomia, D.M.
del 3 novembre 1999, n. 509, tutti i titoli di studio relativi ai percorsi formativi
universitari saranno accompagnati da un certificato denominato "Supplemento
al diploma".
3. Il Supplemento al diploma è predisposto secondo modelli conformi a
quelli adottati dai paesi europei contenente ogni elemento utile a definire
le competenze acquisite dallo studente e relative al suo percorso formativo.
4. Il certificato è strutturato secondo modalità proposte dalle
Facoltà interessate ed approvato dal Senato Accademico. Esso contiene
indicazioni relative al curriculum di studi seguito dallo studente e, altre
eventuali informazioni relative alle esperienze maturate nel corso della preparazione
della tesi di laurea.
5. Gli uffici delle Segreterie Studenti rilasciano certificazioni relative alla
carriera parziale documentata dello studente in corso di studi, secondo le medesime
modalità indicate nei commi precedenti, previo riconoscimento degli esami
fino allora sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti.
Art. 20
La Facoltà, il Consiglio di Facoltà e il Regolamento di Facoltà
1. Per quanto attiene la regolamentazione,
composizione ed il funzionamento delle Facoltà e dei suoi organi si fa
riferimento alle normative contenute nello Statuto dell'Università degli
Studi del Molise.
2. Il Regolamento didattico di Facoltà disciplina tutte le attività
didattiche del Consiglio di Facoltà secondo quanto indicato nello Statuto
dell'Università degli Studi del Molise ed include inoltre norme relative
all'istituzione, attivazione e disattivazione di Corsi di studio anche interfacoltà
ed interateneo
3. Il Regolamento didattico di Facoltà include, oltre a quanto indicato
nel comma precedente, anche le norme riguardanti le funzioni didattiche del
Consiglio di Facoltà contenute nello Statuto dell'Università degli
Studi del Molise.
Art. 21
La Classe di Corso di studio, i Consigli di Classe e il Regolamento didattico della Classe
1. Sono organi della Classe di Corso di
studio il Presidente ed il Consiglio di Classe.
2. Il Consiglio di Classe è costituito dai Professori e dai Ricercatori
afferenti alla Classe, da una rappresentanza degli studenti stabilita ai sensi
dell'art.36 comma C dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise.
3. Afferiscono alla Classe i Professori ed i Ricercatori che svolgono in misura
prevalente l'attività didattica nel Corso di studio attivato nella Classe.
4. Il Presidente rappresenta la Classe, convoca e presiede il Consiglio di Classe,
è responsabile della condizione della stessa in conformità agli
indirizzi e alle determinazioni del Consiglio, di cui attua le deliberazioni.
In particolare, il Presidente:
a) ha funzioni di iniziativa, promozione e coordinamento su tutte le attività
didattiche e organizzative che fanno capo alla Classe;
b) esercita tutte le competenze attribuitegli dall'ordinamento universitario,
dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento didattico
di Classe.
5. La carica di Presidente è incompatibile con ogni altra carica elettiva
all'interno dell'Ateneo.
6. L'elettorato passivo spetta a tutti i membri del Consiglio di classe.
7. Il Consiglio di Classe ha il compito primario di organizzare e coordinare
l'attività delle strutture didattiche afferenti alla Classe.
8. Il Regolamento didattico della Classe disciplina le forme e i tempi entro
cui il Consiglio di Classe, nel quadro degli indirizzi emanati dal Senato Accademico
delibera in materia di:
a) proposta d'istituzione di Corso di Laurea, Corso di Laurea specialistica,
Corso di Dottorato di ricerca, Scuola di specializzazione e Corsi di Master;
b) coordinamento delle attività didattiche dei Corsi di studio in collaborazione
con i Consigli delle Strutture didattiche;
c) programmazione e coordinamento in materia di orientamento e tutorato;
d) monitoraggio annuale della situazione didattica della Classe.
Art.22
Il Corso di studio, il Consiglio di Corso di studio
1. I Corsi di studio, sono contrassegnati
da una denominazione particolare, indicativa di specifiche competenze scientifiche
e professionali. La denominazione del Corso di studio, proposta dal Consiglio
di Corso di studio, e deliberata, previo parere favorevole della Facoltà
interessata, dal Senato Accademico.
2. Per quanto attiene all'organizzazione, composizione, presidenza e funzioni
del Consiglio di Corso di studio si fa rinvio alle norme previste nello Statuto
dell'Ateneo.
3. Il Consiglio di Corso di studio oltre a quanto stabilito dallo Statuto dell'Ateneo,
assolve anche ai compiti ed alle funzioni seguenti:
a) elabora e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza, l'ordinamento
didattico del Corso di studio comprensivo della predisposizione dei curricula
e dell'attribuzione di crediti alle diverse attività formative, nel pieno
rispetto degli obiettivi formativi qualificanti indicati dai decreti ministeriali;
b) elabora e sottopone ad approvazione il Regolamento didattico del Corso di
studio ai sensi del seguente art. 23 comma 1;
c) contribuisce alle decisioni della Facoltà e dell'Ateneo in materia
di preiscrizioni, di Orientamento e di Tutorato personalizzato degli studenti,
di collaborazione con le Scuole secondarie per l'accesso agli studi universitari
ed assume la gestione di questi strumenti per la parte di propria competenza;
d) formula gli obiettivi formativi specifici del Corso, indica ed organizza
i percorsi formativi adeguati per raggiungerli, predispone e gestisce gli strumenti
didattici per conseguirli;
e) assicura la coerenza scientifica ed organizzativa dei vari curricula proposti
dall'ordinamento;
f) promuove azioni utili al conseguimento degli obiettivi formativi attraverso
l'individuazione dei contenuti e delle metodologie di studio;
g) determina e sottopone al Consiglio di Facoltà di appartenenza i requisiti
di ammissione ai Corsi di studio, quantificandoli in debiti formativi e progettando
l'istituzione da parte della Facoltà di attività formative propedeutiche
e integrative finalizzate al relativo recupero;
h) predispone, sentita la Commissione didattica paritetica, di cui all'art.
28, un elenco di competenze culturali e di conoscenze minime (denominato Syllabus
del Corso di studio) ritenuti indispensabili per immatricolarsi o iscriversi
al Corso di studio stesso;
i) assicura lo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali fissate
dall'ordinamento e ne propone annualmente modifiche al Consiglio di Facoltà;
j) provvede al coordinamento di eventuali attività didattiche svolte
in collaborazione da più docenti, da pareri ove richiesti;
k) predispone con la collaborazione dei Dipartimenti la fruizione da parte degli
studenti degli strumenti tecnici e scientifici essenziali per lo svolgimento
di determinate attività formative previste dall'ordinamento;
l) esamina ed approva i piani di studio proposti dagli studenti entro le normative
degli ordinamenti didattici;
m) esamina ed approva le pratiche di trasferimento degli studenti, regolamentazione
della mobilità studentesca e riconoscimento degli studi compiuti in altro
Corso di studio dell'Ateneo ovvero nello stesso o altro Corso di studio di altra
università italiana o straniera;
n) valuta le domande di iscrizione ad anni di corso successivi;
o) determina le forme di verifica dei crediti acquisiti dagli studenti in periodi
di tempo superiori a quelli stabiliti dall'ordinamento e ne stabilisce l'eventuale
obsolescenza sul piano dei contenuti culturali e professionali, proponendone
l'annullamento o la riduzione al Consiglio di Corso di studio;
p) indice almeno una riunione l'anno per la programmazione didattica ed almeno
una riunione l'anno per la valutazione dei risultati degli esami e delle altre
prove di verifica e, nel complesso, della produttività della didattica,
allo scopo di progettare eventuali interventi di recupero ed assistenza didattica
nelle forme previste dall'articolo sui requisiti di ammissione ai Corsi di studio;
q) determina le modalità dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi
universitari per attività formative non direttamente dipendenti dall'Università;
r) agevola la leggibilità e la trasparenza dei percorsi formativi e delle
relative verifiche e regola il lavoro di apprendimento posto a carico dello
studente;
s) promuove ogni iniziativa atta a garantire la corrispondenza tra la durata
legale e quella reale degli studi;
t) promuove il collegamento delle proposte formative ai requisiti qualitativi
e quantitativi richiesti dagli standard europei e dall'accreditamento nella
sede;
u) acquisisce periodicamente ai sensi dell'art. 12 - co. 3 - del DM 509/99 le
proposte fatte dalle Commissioni didattiche paritetiche di cui all'art. 28 del
presente Regolamento, relative alle attribuzioni dei crediti alle attività
formative e la corrispondenza tra i crediti e gli specifici obiettivi formativi
programmati, e delibera nel merito;
v) formula proposte alle Facoltà in merito agli insegnamenti, secondo
i criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei
carichi in conformità alle norme che regolano l'attribuzione delle incombenze
didattiche e organizzative dei professori e dei ricercatori;
w) propone alle Facoltà per la deliberazione, l'attivazione e la disattivazione
di insegnamenti e le modalità delle relative coperture.
Art. 23
Regolamento e ordinamento didattico del Corso di studio
1. Il Regolamento didattico di un Corso
di studio, è deliberato a maggioranza dei componenti del Consiglio del
Corso di studio e del Consiglio di Facoltà, ed è deliberato, dal
Senato Accademico, di cui all'art. 21 dello Statuto, acquisito il parere del
Nucleo di Valutazione e dal Consiglio di Amministrazione. Il Regolamento viene
emanato con decreto rettorale.
2. Il Regolamento didattico di ogni Corso di studio, nel quadro delle indicazioni
di cui al comma 2 del presente articolo, disciplina gli aspetti organizzativi
della Struttura didattica.
3. Il Regolamento didattico del Corso di studio, nel rispetto dei decreti ministeriali,
disciplina, altresì:
a) l'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi
di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti
diversi;
b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari
di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti,
nonché delle altre attività formative contemplate dai decreti
ministeriali;
c) la modalità di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di
una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano
d) l'articolazione del Corso di studio in curricula, l'eventuale possibilità
da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente
ad un curriculum individuale e le relative modalità di presentazione;
e) l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attività
formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto al seguente art.
28 comma 3d, in relazione anche alla possibilità di trasferimento di
essi nell'ambito dell'Unione Europea;
f) le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente
in mobilità in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri
Atenei;
g) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività
formativa;
h) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle
altre verifiche del profitto degli studenti;
i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
j) l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi
al primo differenziandoli asseconda della qualifica di studente a tempo pieno
e studente non a tempo pieno.;
k) i limiti della possibilità dell'iscrizione degli studenti nella qualità
di fuori corso;
l) i requisiti di ammissione al Corso di studio e le eventuali disposizioni
relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite
allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art.36,
comma 2 del presente Regolamento;
m) le forme di tutorato;
n) le modalità di frequenza degli studenti disabili e studenti lavoratori,
prevedendo eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
o) l'eventuale introduzione di apposite modalità organizzative delle
attività formative per studenti impegnati non a tempo pieno;
p) le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi,
lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio
e relativo Supplemento al diploma.
4. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio è deliberato dal
Senato Accademico nella composizione di cui all'art. 13 dello Statuto dell'Università
degli Studi del Molise. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico è
stabilito con decreto rettorale.
5. L'ordinamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina:
a. la denominazione;
b. la relativa Classe di appartenenza
c. gli obiettivi formativi;
d. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
e. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa
f. le caratteristiche della prova finale.
6. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza
ed il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula
sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un Corso di studio previa
consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo
della produzione, dei servizi e delle professioni.
7. L'ordinamento didattico stabilisce anche quali crediti acquisiti dallo studente
saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi universitari
in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo nonché, sulla base
di specifiche convenzioni; presso altri atenei.
Art. 24
Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio non inquadrato in una Facoltà
I Corsi di studio non inquadrati in una Facoltà, oppure afferenti a più Facoltà, sono disciplinati da specifici Regolamenti didattici predisposti d'intesa tra le Facoltà interessate ed approvati con le modalità previste dall'articolo 11 dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise e contenenti le indicazioni di cui all'articolo precedente.
Art. 25
Regolamento ed ordinamento didattico di un Corso di studio interateneo
1. Il Corso di studio interateneo è
organizzato e gestito dall'Università degli Studi del Molise con il concorso
di uno o più Atenei ed è disciplinato da apposite convenzioni.
2. Tutte le norme previste dal presente Regolamento che disciplinano un Corso
di studio si applicano al Corso di studio interateneo.
3. Il Consiglio di Corso di studio interateneo è formato da tutti i docenti
afferenti al Corso di studio interateneo indipendentemente dall'Ateneo di appartenenza.
4. Il Consiglio del Corso di studio interateneo redige un proprio Regolamento
didattico contenente norme specifiche in aggiunta a quelle previste dal precedente
art. 23. Il Regolamento didattico viene approvato dai Consigli di Facoltà
interessati ed è deliberato dal Senato Accademico. Il Regolamento didattico
viene incluso nella convenzione approvata da tutti gli Atenei convenzionati.
5. L'ordinamento didattico del Corso di studio interateneo disciplina, oltre
quanto indicato all'art. 23 comma 5, il numero dei crediti riconosciuti allo
studente e che consentono una completa mobilità tra gli Atenei convenzionati.
6. L'ordinamento didattico contiene esplicita menzione del numero di crediti
acquisiti dallo studente al termine del Corso di studio interateneo e, tutti
quei crediti che saranno riconosciuti validi per il proseguimento del percorso
formativo universitario in un Corso di studio di livello superiore in uno qualsiasi
degli Atenei convenzionati.
Art. 26
Regolamento ed ordinamento didattico del Corso di Master
1. Il Consiglio del Corso di studio del
Master redige un proprio Regolamento didattico. Il Regolamento viene approvato
dal Consiglio di Facoltà al quale il Corso di studio del Master afferisce
ed è deliberato dal Senato Accademico.
2. Il Regolamento didattico del Master disciplina:
a) le modalità di iscrizione, di riconoscimento dei titoli per l'ammissione;
b) l'ordinamento didattico del Corso di studio;
c) la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso
di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'ordinamento
didattico;
d) le modalità di svolgimento degli esami finali e del conseguimento
del titolo di studio.
3. L'ordinamento didattico del Corso del Master disciplina l'organizzazione
del percorso formativo.
4. Per quanto non esplicitamente previsto dai comma precedenti si rinvia a quanto
previsto agli articoli 22, 23, 24, e 25.
Art. 27
Regolamento didattico del dottorato
Art. 28
Commissioni didattiche paritetiche
1. Il Consiglio di ciascun Corso di studio
istituisce una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente
della attività didattica di un determinato Corso di studio.
2. Ogni Commissione didattica paritetica è composta da due docenti e
da due studenti. I docenti sono scelti tra i membri del Consiglio di Corso di
studio su proposta del Presidente del Consiglio di Corso di studio. Gli studenti
sono eletti tra gli iscritti al Corso di studio. La Commissione didattica paritetica
è coordinata da uno dei due docenti.
3. La Commissione didattica paritetica:
a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività
didattica del Corso di studio anche attraverso la predisposizione di specifici
questionari da sottoporre agli studenti;
b) propone al Consiglio di Corso di studio le iniziative atte a migliorare l'organizzazione
della didattica;
c) esprime parere sulla formulazione del Syllabus del Corso di studio;
d) esprime almeno ogni tre anni, parere sulla revisione dei Regolamenti didattici
dei Corsi di studio e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività
formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
4. La Commissione didattica paritetica, alla fine di ogni anno accademico, predispone
una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici,
da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Corso di studio. Tale relazione
viene inoltrata dalla Facoltà al Senato Accademico che sulla stessa acquisisce
il parere della Commissione per la valutazione della didattica.
Art. 29
Tipologie ed articolazione degli insegnamenti
1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi
Corso di studi possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli
didattici anche di diversa durata, con attribuzione di un diverso numero dei
crediti formativi.
2. L'attività didattica dei Corsi di studio può essere articolata
in corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, oltre che corsi di sostegno,
seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica
testuale, esercitazioni di pratica informatica e altre tipologie di insegnamento
ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
3. Ciascun corso di insegnamento può essere articolato in più
moduli. In tal caso le prove di verifica finale dovranno accertare il profitto
degli studenti nell'ambito di ciascun modulo previsto.
4. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari
o integrati (ossia intercattedra), ed essere affidati, in questo secondo caso,
alla collaborazione di più docenti e/o ricercatori, secondo precise indicazioni
e norme contemplate dai Regolamenti didattici.
5. Gli ordinamenti didattici possono prevedere, ai sensi dell'art. 52 anche
forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza
e di verifica pratica ad esse connesse.
Art. 30
Mutuazione e sdoppiamento degli insegnamenti
1. E' consentito ricorrere alla mutuazione
di insegnamenti, attivati presso altri Corsi di studio, previo accertamento
della loro funzionalità rispetto ai percorsi didattici ai quali devono
servire sentito il parere del docente titolare.
2. La mutuazione è deliberata dal Consiglio di Facoltà su proposta
del Consiglio del Corso di studio interessato, unitamente all'indicazione delle
condizioni riservate agli studenti interessati. Con analoga procedura si possono
deliberare mutuazioni anche su insegnamenti attivati presso altre università,
purché nel quadro di accordi interateneo. Le specificazioni della disciplina
delle mutuazioni possono essere stabilite dai Regolamenti didattici di Facoltà
e di Corso di studio.
3. Gli insegnamenti sono di norma sdoppiati quando ricorrano le circostanze
previste dal comma 6, dell'art. 12 della Legge n. 341/90. Lo sdoppiamento di
insegnamenti può essere proposto dal Consiglio di Corso di studio al
Consiglio di Facoltà ed al Senato Accademico quando, per motivate ragioni
didattiche e funzionali, si renda necessario un miglior rapporto docenti/studenti,
ovvero quando sia finalizzato ad una distribuzione su più fasce orarie,
in modo da favorire la frequenza degli studenti non a tempo pieno.
4. Nel caso di insegnamenti sdoppiati all'interno di un medesimo Corso di studio
è compito della Commissione didattica di Facoltà verificare che
i programmi didattici e le prove d'esame siano equiparabili ai fini didattici
e non creino disparità nell'impegno di studio e nel conseguimento degli
obiettivi formativi da parte degli studenti interessati.
5. Il Consiglio di Facoltà che attiva lo sdoppiamento degli insegnamenti
fissa modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente
la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.
Art. 31
Manifesto annuale degli studi
1. Il Manifesto annuale degli studi dell'Ateneo
è costituito dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facoltà.
Viene approvato dal Senato Accademico e pubblicato entro il 30 giugno di ogni
anno.
2. Entro il 15 maggio le Facoltà predispongono il proprio Manifesto annuale
degli studi relativo al successivo anno accademico. Esso indica gli ordinamenti
dei Corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti; le modalità
di accesso ai Corsi di studio; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze;
i periodi di inizio e di svolgimento delle lezioni; i termini entro i quali
presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra
indicazione ritenuta utile. La coerenza dei Manifesti predisposti dalle Facoltà
rispetto alle norme in vigore è verificata dal Senato Accademico.
3. Le Strutture didattiche sono tenute a rendere noti entro l'inizio dell'anno
accademico, mediante apposite guide o in altra forma idonea, i programmi dettagliati
degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni
di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del
titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle
informazioni precedentemente fornite.
Art. 32
Calendario delle attività didattiche
1. Le attività didattiche dell'Ateneo
iniziano non oltre il 1° Ottobre e terminano il 30 Settembre di ogni anno.
2. Il Senato Accademico entro il 30 giugno delibera e rende pubblico il Manifesto
degli studi contenente i curricula ufficiali, le modalità e i termini
di immatricolazione e di iscrizione, le determinazioni relative a tasse e contributi
ed il calendario didattico.
3. I Consigli di Corso di studio entro il 31 maggio sottopongono all'approvazione
del Consiglio di Facoltà e conformemente ad indicazioni di massima del
Senato Accademico, il calendario didattico di ciascun Corso di studio con l'indicazione
delle date iniziali e finali dei diversi periodi di svolgimento delle attività
didattiche.
4. Fermo restando il numero di ore previsto dall'ordinamento, di norma si prevedono
due semestri, le cui date di inizio e conclusione sono fissate dal Senato Accademico.
5. I Consigli di Corso di studio possono prevedere corsi annuali, semestrali
e moduli didattici. Un corso annuale deve prevedere una durata di almeno 24
settimane nei due semestri o, se in forma compatta, di almeno 12 settimane in
un semestre. I corsi semestrali si svolgono in un unico semestre ed hanno durata
uguale a metà di quelli annuali. Particolari esigenze didattiche possono
prevedere corsi compatti organizzati di durata e modalità decise dal
Consiglio di Corso di studio.
6. Le sessioni di esame sono tre, ciascuna divisa in almeno due appelli distanziati
di almeno due settimane.
7. Ulteriori appelli possono essere riservati agli studenti non a tempo pieno,
lavoratori o impegnati ad assolvere obblighi di leva. Per esigenze motivate
dai richiedenti, il Preside di Facoltà può autorizzare altri appelli.
8. Il calendario degli appelli di ciascuna sessione è pubblicato 2 mesi
prima della data di inizio della sessione.
9. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa
può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto
delle propedeuticità previste nel Regolamento Didattico del Corso di
studio.
10. Durante i periodi di esame le lezioni possono essere sospese, tranne che
nel caso di appelli riservati agli studenti non a tempo pieno, lavoratori o
impegnati ad assolvere gli obblighi di leva.
Art. 33
Promozione e pubblicità dell'offerta didattica
1. L'offerta didattica dell'Ateneo è
resa pubblica, secondo forme e strumenti che ne consentono la promozione e la
diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica, ai procedimenti
organizzativi e alle decisioni assunte in merito, agli orari di lezione, ai
calendari di esame, agli orari di ricevimento dei docenti e dei ricercatori.
2. I contenuti, gli orari e le scadenze di tutte le attività didattiche
organizzate dalle Facoltà, come gli orari di ricevimento dei docenti
e dei ricercatori, il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto
e delle altre prove di verifica e quello degli esami finali con le relative
scadenze sono resi pubblici dai Presidi mediante l'affissione in appositi albi
e mediante altre forme e strumenti che essi riterranno di volta in volta opportuni.
Art. 34
Modalità di iscrizione ai Corsi di studio
1. Al Manifesto degli studi sono allegate
le disposizioni relative alla preiscrizione da parte degli iscritti all'ultimo
anno degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria superiore, secondo le
modalità stabilite dalla normativa in vigore.
2. L'ammissione ai Corsi di studio ad accesso limitato è disciplinata,
ai sensi della normativa in vigore, dal Senato Accademico sentito il parere
della Commissione didattica di Ateneo e la Conferenza degli studenti.
3. Lo studente non può mai iscriversi contemporaneamente a due Corsi
di studio.
4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, l'immatricolazione sia
subordinata al superamento di prove di valutazione, l'Università provvede,
in tempo utile, ad indicare le modalità e il calendario delle stesse,
unitamente ai requisiti richiesti per la partecipazione.
5. Il Senato Accademico determinerà i termini di scadenza delle domande
di immatricolazione. Il Rettore, sentiti i presidi delle Facoltà interessate,
può concedere deroghe ai termini di cui sopra fino al 31 dicembre, a
condizione che le istanze relative siano adeguatamente motivate e che le deroghe
non comportino pregiudizio all'organizzazione didattica e amministrativa dei
Corsi di studio.
6. Gli studenti possono iscriversi ad un Corso di studio richiedendo la qualifica
di studente a tempo pieno o di studente non a tempo pieno, ai sensi dei successivi
art. 36 e 37.
Art. 35
Requisiti di ammissione ai Corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative
1. I Regolamenti didattici dei Corsi di
studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di una
adeguata preparazione iniziale, definendo in modo inequivocabile le conoscenze
richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalità
di verifica. Per i Corsi di Laurea tale verifica può avvenire anche a
conclusione di attività formative propedeutiche di cui al comma seguente.
La mancanza di tali pre-requisiti culturali, determinati dai Regolamenti, costituisce
il debito formativo dello studente.
2. Allo scopo di favorire l'assolvimento del debito formativo dello studente,
i Consigli di Corso di studio possono prevedere internamente a ciascun Corso
di Laurea l'istituzione di attività formative propedeutiche. Tali attività
possono essere svolte anche in collaborazione con Istituti di istruzione secondaria
superiore o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni
approvate dal Senato Accademico. Attività propedeutiche e formative integrative,
previste dall'ordinamento didattico, possono essere svolte anche da docenti
di prima e di seconda fascia o da ricercatori facenti parte del Consiglio di
Corso di studio, sulla base di un ampliamento dell'impegno didattico e tutoriale
nelle forme previste dai Regolamenti per l'incentivazione dei docenti.
3. Laddove la verifica dell'assolvimento del debito formativo, nelle forme previste
dal Regolamento del Corso di studio non risulti positiva, il Consiglio di Corso
di studio può proporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà
l'indicazione di specifici obblighi formativi da soddisfare comunque entro il
primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi possono essere assegnati
anche agli studenti dei Corsi di studio ad accesso programmato, che siano stati
ammessi con una votazione inferiore ad un minimo prefissato.
4. Per l'ammissione ai Corsi di studio di livello superiore a quelli già
in possesso dell'interessato, i relativi Regolamenti didattici devono indicare
in modo quantitativamente definito i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento
del debito formativo così indicato potrà avvenire da parte dello
studente o con l'iscrizione a corsi singoli, comunque attivati presso l'Ateneo
o presso altre università italiane riconosciuti come apportatori di credito
dal Consiglio di Corso di studio, con il superamento dei relativi esami.
Art. 36
Studente a tempo pieno
1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano
a sostenere per ogni annualità il numero degli esami previsto dall'ordinamento
didattico di quel Corso di studio. Lo studente a tempo pieno ha l'obbligo di
frequenza delle attività didattiche.
2. La qualifica di studente a tempo pieno è mantenuta negli anni successivi
dagli studenti iscritti ai Corsi di studio che siano in regola con gli esami
previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio e che siano in regola
con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti.
3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione
sentito il parere del Senato Accademico e il Consiglio degli studenti.
4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un Corso di studio, non rinnovi
l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilità di accedere nuovamente,
a domanda, al medesimo Corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo
frequentato, purché regolarizzi la propria posizione amministrativa entro
i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo
con l'evoluzione del contenuto didattico del Corso di studio interessato.
5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi è
stabilito dal consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato
Accademico sentito l'osservatorio per le tasse, tenendo conto delle ragioni
dell'interruzione.
6. Lo studente può richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a
specifici Corsi di studio presso università estere, purchè tra
le due università siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli
insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato Corso di studio.
I crediti acquisiti nelle università estere sono riconosciuti per il
proseguimento della carriera universitaria in Italia.
7. Nel periodo di frequenza dei Corsi di studio all'estero, lo studente è
tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito
dagli accordi tra le due università.
8. Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della
propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volontà con
atto scritto. La rinuncia è irrevocabile e implica l'annullamento di
tutti i crediti acquisiti durante la sua carriera.
9. Ogni anno accademico sono bandite un numero massimo di borse di studio finalizzate
all'incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria, destinate
a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei Corsi di studio del nostro
Ateneo. Le borse di studio per l'incentivazione sono determinate dal Consiglio
di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico e sentito l'Osservatorio
per il diritto allo studio e il parere del Consiglio degli studenti. L'importo
della singola borsa tiene conto della provenienza dello studente (in sede, pendolare,
o fuori sede). Tale beneficio è attribuito sulla base di una graduatoria
di idonei elaborata in base alla verifica delle previste condizioni di merito
nonché economiche e patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.
10. Tutti i casi non previsti dal presente Regolamento didattico sono disciplinati
dalle disposizioni normative in vigore e dallo Statuto di questo Ateneo.
Art. 37
Studenti non a tempo pieno
1. Per particolari e motivate esigenze personali
lo studente può chiedere, all'atto dell'immatricolazione, di essere iscritto
ad un Corso di studio con la qualifica di studente non a tempo pieno.
2. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio (escluso il dottorato di
ricerca) possono prevedere specifiche forme di attribuzione dei crediti formativi
universitari per studenti non a tempo pieno secondo quanto previsto all'art.5
comma 6 del DM 509/99. La frequenza è comunque obbligatoria laddove esplicitamente
prescritta dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio.
3. Lo stato di studente non a tempo pieno dovrà essere annotato dalla
Segreteria Studenti sul libretto personale dello studente.
4. La condizione di studente non a tempo pieno può essere modificata
su motivata richiesta dello studente a partire dall'anno accademico successivo
alla regolarizzazione della sua posizione rispetto alle attività didattiche
previste per gli studenti a tempo pieno dal Regolamento didattico del Corso
di Laurea.
5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere, per lo studente
nella condizione di cui al comma 1, delle differenze del numero minimo di crediti
da acquisire in tempi determinati rispetto a quanto indicato per gli studenti
iscritti allo stesso Corso di studio con la qualifica di studente a tempo pieno
(art.5 comma 6 del DM 509/99).
6. Lo studente può conservare la qualifica di studente non a tempo pieno
oltre la durata legale del corso, ottemperando ai relativi obblighi, per un
numero di anni accademici stabilito dal Regolamento didattico del Corso di studio,
tenendo conto delle norme in vigore e degli eventuali decreti ministeriali che
regolano la materia. Trascorso questo periodo egli decade dalla posizione di
studente, ed i crediti acquisiti non sono più ritenuti validi perché
non più adeguati alla qualificazione richiesta dal Corso di studi frequentato.
Art. 38
Curricula
1. I curricula ed i contenuti di massima
degli insegnamenti previsti dal Consiglio di Corso di studio sono deliberati
dai rispettivi Consigli di Facoltà entro il 30 maggio e resi pubblici
entro il 30 giugno dell'anno accademico precedente a quello cui si riferiscono.
2. Lo studente deve definire, anno per anno, i corsi di insegnamento a sua scelta.
3. Nei Corsi di Laurea, di Laurea specialistica e di specializzazione, lo studente
può seguire uno dei curricula fissati nel Manifesto dall'ordinamento
del Corso di studi cui è iscritto, oppure, se ne è prevista la
possibilità e secondo le modalità ivi indicate, chiedere l'approvazione
di un curriculum individuale. In entrambi i casi lo studente deve optare per
uno dei curricula nell'ambito del proprio piano di studi, comunicando alla segreteria
studenti tale decisione, entro i tempi fissati dal Manifesto degli studi.
4. I curricula indicano, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai Decreti ministeriali,
e dai relativi ordinamenti dei Corsi di studio, la denominazione dei singoli
corsi di insegnamento specificando:
a) se annuali, semestrali, moduli, ecc
;
b) il numero dei crediti attribuiti a ciascuno di essi;
c) la loro collocazione nei successivi periodi didattici;
d) le eventuali propedeuticità.
5. I Regolamenti didattici del Corso di studio prevedono le modalità
di integrazione dei curricula che consentono allo studente, anche dopo il conseguimento
del titolo di studio, di acquisire i crediti formativi necessari per proseguire
gli studi in un percorso formativo universitario diverso dal primo dello stesso
livello o di livello superiore.
Art. 39
Piani di studio ufficiali e piani di studio individuali
1. La presentazione da parte degli studenti
dei piani di studio ha luogo dal 1 agosto al 31 dicembre, fatti salvi i casi
diversamente disciplinati dai Regolamenti di competenza.
2. L'approvazione dei piani di studio è automatica e può essere
ottenuta mediante apparecchiature informatiche qualora essi non si discostino
dai piani di studio ufficiali o ottemperino integralmente ai criteri e ai vincoli
stabiliti per i piani di studio individuali. Negli altri casi è subordinata
all'esame da parte dei Consigli dei Corsi di studio che possono delegare tali
compiti a specifiche Commissioni didattiche, e che fungono altresì da
Strutture di orientamento in materia.
3. I Consigli dei Corsi di studio sono tenuti a concludere l'esame dei piani
di studio individuali proposti e a pronunciarsi in via definitiva su di essi
entro il 31 gennaio.
4. Lo studente ha comunque il diritto di proporre varianti al piano di studio
già approvato presentandone uno nuovo negli anni successivi.
5. I Regolamenti di Facoltà possono stabilire speciali modalità
per la revisione, fuori dai termini previsti dei piani di studio di studenti
prossimi alla laurea che, in relazione a quest'ultima, abbiano la necessità
di sostituire entro un limite stabilito dal Regolamento stesso, esami indicati
in precedenza.
6. I Regolamenti di Facoltà stabiliscono l'anno di iscrizione a partire
dal quale è richiesta o ammessa la presentazione da parte degli studenti
dei loro piani di studio. La verifica della corrispondenza tra l'ultimo piano
di studio approvato e gli esami di profitto effettivamente superati è
condizione per l'ammissione all'esame finale di laurea o di diploma.
7. Lo studente non può inserire nel proprio piano di studio individuale
insegnamenti attivati presso altri Corsi di studio, qualora tali insegnamenti
siano già presenti nel Corso di studio al quale è iscritto.
8. Gli esami, di insegnamenti, eventualmente sostenuti con esito positivo non
compresi tra quelli previsti nel piano di studio approvato, sono registrati
nella carriera dello studente, ma non sono conteggiati ai fini del completamento
del percorso che porta al titolo di studio. Essi entrano nella media dei voti
di profitto ove le relative discipline siano comprese tra quelle caratterizzanti
il Corso di studio.
Art. 40
Crediti formativi universitari
1. Il credito formativo universitario esprime
l'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento
di ogni attività formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei
Corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono
a norma dei decreti ministeriali, 25 ore di lavoro per studente, comprensive
di ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre
attività formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore
di studio e comunque di impegno personale necessarie per completare la formazione
per il superamento dell'esame oppure per realizzare le attività formative
non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini,
competenza linguistica e informatica, ecc.). Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del
Regolamento Generale sull'Autonomia, eventuali variazioni in aumento o in diminuzione
delle predette ore per singole classi, entro il limite del 20 per cento, sono
possibili, su richiesta delle Facoltà, esclusivamente in seguito a decreto
ministeriale.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Regolamento Generale sull'Autonomia, la
quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato
a tempo pieno negli studi universitari è fissata in 60 crediti. I Regolamenti
didattici dei Corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno
di ogni tipologia di attività formativa contemplata dalla Classe corrispondente
(secondo l'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 10, comma 1 del Regolamento
Generale sull'Autonomia), tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo
di crediti che dovrà essere riservato a ciascun tipo di attività
(secondo il Regolamento Generale sull'Autonomia, art. 10, comma 2)
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale
o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata
per ciascuna attività formativa nel Regolamento didattico del Corso di
studio.
5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti
dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del
profitto stabilita dai Regolamenti dei Corsi di studio, ferma restando la quantificazione
in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale,
con eventuale lode.
6. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono stabilire il numero minimo
di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati per un
utile sviluppo del curriculum e le forme di verifica periodica, in forme diversificate
tra studenti impegnati a tempo pieno e studenti impegnati non a tempo pieno
ai sensi dell'art. 37 e 38.
7. I Regolamenti di Facoltà possono prevedere il riconoscimento, secondo
criteri predeterminati e salvo approvazione del competente Consiglio di Corso
di studio, di crediti acquisiti dallo studente e corrispondente alla documentata
acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di
altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello
post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia
concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea
possono essere riconosciuti, sempre in base ai Regolamenti di Facoltà
e in forme regolamentate dagli ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla
base di certificazioni rilasciati da strutture, interne o esterne all'Ateneo,
specificamente competenti per ciascuna delle lingue.
8. Nel caso di trasferimenti o passaggi di Corso o di Facoltà (ai sensi
dell'art. 42, 43, 44), il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente
in altro Corso di studio dell'Ateneo, ovvero nello stesso o in altro Corso di
studio di altra università, anche estera, compete al Consiglio di Corso
di studio cui lo studente si iscrive (che valuta l'effettivo raggiungimento
degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'ordinamento).
Art. 41
Trasferimenti degli studenti ad altro Corso di studio nell'ambito dell'Ateneo
1. Lo studente con motivata domanda inoltrata
al Rettore può chiedere in qualunque anno di corso, il trasferimento
ad altro Corso di studio attivato presso l'Ateneo. Il trasferimento è
autorizzato dal Rettore previo parere Consiglio di Corso di studio al quale
lo studente intende trasferirsi contenente l'indicazione del riconoscimento
della carriera pregressa.
2. Nei casi di passaggio a Corso di studio che non preveda prove di ammissione
e/o non comportino riconoscimenti di carriera, l'ammissione al primo anno è
effettuata senza necessità di delibera della Struttura didattica. I casi
di passaggio a Corsi di studio che prevedano prove di ammissione e/o numero
programmato sono disciplinati dai relativi Regolamenti di Facoltà.
3. I Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento, anche parziale,
della carriera percorsa da studenti in altri percorsi formativi dello stesso
Ateneo, che chiedano, contestualmente all'iscrizione ad un determinato Corso
di studio, il riconoscimento di crediti formativi acquisiti. Questa può
essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti acquisiti e considerati
affini al Corso di studio prescelto, nei limiti stabiliti dai Regolamenti di
Corso di studio.
Art. 42
Trasferimenti degli studenti da altri Atenei
1. I Consigli di Facoltà su proposta
dei Consigli di Corso di studio deliberano sul riconoscimento degli studi e
dei titoli accademici conseguiti da uno studente presso università sia
italiane che straniere.
2. La durata del Corso di studio per lo studente in mobilità può
essere abbreviata dal Consiglio di Corso di studio per effetto del riconoscimento
dei crediti già acquisiti secondo criteri stabiliti dai Regolamenti didattici.
Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre università
italiane o estere può essere determinato da apposite convenzioni approvate
dal Senato Accademico; tali convenzioni potranno altresì prevedere la
sostituzione diretta, all'interno dei curricula individuali, di attività
formative impartite nell'Ateneo e richieste dagli ordinamenti didattici con
attività formative impartite presso altre Università italiane
o estere.
3. I Regolamenti didattici del Corso di studio possono subordinare l'accettazione
di un trasferimento ad una specifica prova di ammissione.
4. Lo studente iscritto che, ottenuta la sospensione temporanea degli studi,
consegua presso un'università straniera un titolo di studio accademico,
può chiedere il riconoscimento dello stesso. Nel caso in cui il titolo
straniero conseguito corrisponda a quello conclusivo del Corso di studio già
frequentato presso l'Ateneo, l'equipollenza, ove concessa, comporta la conclusione
della carriera scolastica. Nel caso in cui il titolo riguardi un altro ambito
di studi, e lo studente chieda di riprendere la carriera sospesa, possono essere
convalidati gli esami affini sostenuti e trasformati in crediti formativi da
una Commissione didattica nominata dal Consiglio di Corso di studio.
Art. 43
Mobilità internazionale degli studenti
1. Gli studenti di qualsiasi Corso di studio
possono svolgere parte dei propri studi presso università estere o Istituti
equiparati, nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi bilaterali che
potranno prevedere anche il conseguimento di titoli di studio congiunti secondo
quanto stabilito agli artt. 3, 4, 12, 17, 25, 44 e 45 del presente Regolamento
didattico.
2. La richiesta dello studente di svolgimento di parte dei propri studi all'estero
è sottoposta alla autorizzazione del Consiglio di Corso di studio, che
delibera in merito sulla base di criteri generali precedentemente definiti ed
inclusi nei propri Regolamenti, oltre che sulle modalità di riconoscimento
degli studi effettuati all'estero.
3. Il Consiglio di Corso di studio attribuisce, agli esami convalidati, la votazione
in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate e
la valutazione del numero di crediti equivalenti da attribuire.
4. Le esperienze didattiche acquisite all'estero per le quali non sia individuabile
alcuna corrispondenza possono essere prese in considerazione dal Consiglio di
Corso di studio al fine di attribuzione di crediti, o dalla Commissione didattica
in sede di valutazione dell'esame finale per il conseguimento del titolo di
studio.
Art. 44
Didattica internazionale
1. I titoli accademici conseguiti presso
università straniere possono essere dichiarati equipollenti a tutti gli
effetti a quelli corrispondenti rilasciati dall'Università degli Studi
del Molise, purché soddisfino i requisiti formativi stabiliti dai singoli
Regolamenti didattici di Facoltà. La norma si applica nei casi di accordi
internazionali di reciprocità in materia, ovvero previa comparazione
dei percorsi didattici da parte dei Consigli di Corso di studio sentito il parere
della Commissione per la didattica d'Ateneo. Qualora non sia riconosciuta l'equipollenza,
il richiedente può essere ammesso a sostenere l'esame finale di laurea
o di diploma senza obblighi o con obblighi parziali di superamento di esami.
2. Previa delibera del Consiglio di Corso di studio, nella certificazione della
carriera scolastica dello studente è fatta menzione delle attività
formative compiute all'estero, ed eventualmente le relative modalità.
3. Le modalità di iscrizione, frequenza, e conseguimento dei titoli di
studio relativi a Corsi di studio internazionali attivati secondo quanto previsto
all'art. 3 comma 9 del D.M: 509/00 sono disciplinate dagli articoli 3,12,17,25,43,45
del presente Regolamento didattico d'Ateneo.
Art. 45
Ammissione alla frequenza di corsi singoli
presso l'Università degli Studi del Molise
da parte di studenti iscritti presso università estere
1. Previa delibera dei competenti Consigli di Struttura didattica, gli studenti
iscritti presso università estere possono essere ammessi a seguire corsi
singoli, sostenere i relativi esami ed averne regolare attestazione. In questo
caso, gli studenti versano una tassa universitaria il cui importo è stabilito
caso per caso dal Consiglio di Amministrazione secondo criteri determinati dal
Senato Accademico sentito l'osservatorio per le tasse.
2. La delibera e la relativa tassa universitaria non sono richiesti nel caso
di studenti iscritti presso università con le quali siano in atto specifici
accordi in merito o qualora lo studente sia inserito nei programmi di mobilità
europea.
Art. 46
Trasferimento degli studenti dell'Università degli Studi del Molise presso altre università
1. Lo studente può ottenere a richiesta in qualunque anno di corso il trasferimento ad altro Ateneo, con domanda inoltrata al Rettore.
Art. 47
Mobilità degli studenti nell'ambito del dottorato internazionale
1. L'Università degli Studi del Molise
favorisce la mobilità dei propri dottorandi verso università straniere
per lo svolgimento di periodi di ricerca.
2. I Regolamenti didattici del dottorato disciplinano gli accordi con università
straniere per l'istituzione di Corsi di studio di dottorato in cotutela. Nell'ambito
di tali accordi e sulla base della reciprocità è consentita la
mobilità degli studenti.
3. Per il riconoscimento del titolo di dottorato a livello internazionale si
rinvia al Regolamento di dottorato e possono essere previste le seguenti norme
aggiuntive:
- oltre al tutor italiano devono essere nominati tanti tutor quanti saranno
i paesi stranieri che saranno sede per lo svolgimento del dottorato.
- l'autorizzazione a discutere la tesi è accordata dal Collegio dei docenti
del dottorato sulla base di un rapporto redatto da tutor appartenenti all'Università
italiana e a quella (o quelle) straniera.
- almeno un membro della Commissione che assegna il titolo deve appartenere
ad una delle università straniere.
- la discussione della tesi, almeno in parte, avvenga in una seconda lingua
internazionale.
- la tesi di dottorato sia stata svolta per almeno un semestre in una università
o Istituto di altro paese straniero.
Art. 48
Frequenza di singoli corsi di insegnamento
1. Gli studenti possono essere ammessi a
seguire corsi singoli o attività formative di qualsiasi tipo, a sostenere
i relativi esami ed averne regolare attestazione, per motivi di formazione permanente
(long-life learning) previa delibera dei competenti Consigli di Struttura didattica.
L'entità della tassa universitaria da versare sarà determinata
secondo criteri determinati dal Senato Accademico sentito l'Osservatorio per
le tasse.
2. Usufruiscono della medesima norma i laureati i quali abbiano necessità
di frequentare i corsi e superare gli esami di discipline non inserite nei piani
di studio da loro seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base
alle disposizioni in vigore, siano richieste per l'ammissione a Corsi di studio
di livello superiore o concorsi pubblici.
3. L'entità della tassa universitaria, da versare per usufruire della
norma di cui al comma precedente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione
secondo criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del
Senato Accademico.
Art. 49
Frequenza di Corsi intensivi
1. Al fine di favorire il decentramento dell'attività didattica e per conseguire il raggiungimento degli obiettivi didattici previsti, nonché per potenziare la relativa offerta formativa, il Senato Accademico, ricevuto il parere della Commissione per la valutazione della didattica nell'Ateneo sulle proposte formulate dai Consigli di Corso di studio, attribuisce ai Corsi di studio un pacchetto di iniziative didattiche aggiuntive rispetto all'impegno istituzionale dei docenti (Corsi zero, Corsi intensivi, Corsi di supporto, etc.).
Art. 50
Attività didattiche integrative
1. Le Strutture didattiche, anche in collaborazione
con enti esterni, assicurano i seguenti servizi didattici integrativi per singoli
Corsi di studio:
- corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati;
- corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento
organizzati sulla base di convenzioni con i Provveditorati;
- attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto
e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo
e a consentire l'accesso al primo anno di Corso (art. 36, comma 2);
- attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento
qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica
e tecnologica;
- attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista
dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze
su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.);
2. Le Strutture didattiche possono, altresì, istituire ai sensi dell'art.
6, secondo comma, della Legge n. 341/90:
- corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni;
- corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
- corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi;
- corsi di formazione permanente;
- corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento.
3. La partecipazione degli studenti alle attività di cui sopra può
essere certificata.
4. Le singole Strutture didattiche organizzano le attività integrative,
sulla base di uno specifico piano prevedendo anche la partecipazione di studenti,
docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Università.
5. Per queste attività l'Università su proposta delle singole
Strutture didattiche possono stipulare convenzioni ed intese con i soggetti
interessati allo svolgimento delle attività stesse.
6. Il piano didattico finanziario sarà proposto dai Consigli delle Strutture
interessate, prevedendo sia la copertura delle spese generali che degli emolumenti
da corrispondere ai docenti ed al personale tecnico amministrativo impegnato
nell'attività integrativa secondo le norme previste per l'incentivazione.
Su tale proposta si esprimerà la Commissione per la valutazione della
didattica di Ateneo. Il Senato Accademico delibererà in merito alle proposte
stesse.
7. Le attività didattica di cui ai comma precedenti possono essere valutate
nel computo dell'impegno didattico minimo o far parte delle attività
didattiche legate all'incentivazione dei docenti e dei ricercatori.
Art. 51
Didattica multimediale e a distanza
1. L'Università promuove idonee forme di didattica multimediale e di didattica a distanza, anche in collaborazione con enti e soggetti pubblici e privati, avvalendosi delle strutture tecniche e del Centro di Servizio di Ateneo, costituito con le modalità previste dallo Statuto.
Art. 52
Attività di collaborazione degli studenti alle attività didattiche
1. Ogni anno l'Università bandisce
concorsi per attività di collaborazione part-time di singoli studenti
a supporto dell'attività didattica.
2. L'Università indice bandi di concorso rivolti ad associazioni e cooperative
studentesche per lo svolgimento di attività culturali, logistiche e di
supporto alle attività didattiche.
Art. 53
Attività di orientamento e attività tutoria
1. Le attività di orientamento sono
finalizzate a rendere matura e consapevole la scelta degli studi universitari
e ad assicurare un servizio di attività tutoria ed assistenza per l'accoglienza
ed il sostegno degli studenti, di prevenirne la dispersione ed il ritardo negli
studi e di promuovere una proficua partecipazione attiva alla vita universitaria
in tutte le sue forme.
2. Il Senato Accademico provvede con un apposito Regolamento ad organizzare
le attività di orientamento e le attività tutorie previste dalle
leggi vigenti, articolate, in particolare, nelle tre fasi fondamentali della
loro vita universitaria (scelta del Corso di studio, percorso degli studi universitari,
accesso al mondo del lavoro).
3. L'Università promuove attività di orientamento e attività
tutoria per mezzo di un apposito Centro di Servizio per l'orientamento e tutorato
denominato CORT, che svolge anche funzioni di osservatorio della domanda di
formazione. Tale Centro può operare anche in collaborazione con gli Istituti
di istruzione secondaria superiore ed altre istituzioni pubbliche e private.
4. Compete a tale Centro, CORT organizzare, anche in collaborazione con altri
enti e soggetti, pubblici e privati, in accordo con le Strutture didattiche
e di servizio interessate dell'Ateneo, ogni iniziativa utile agli scopi indicati,
quali la raccolta e la messa a disposizione di informazioni e dati statistici
aggiornati sulle situazioni di riferimento, la promozione di corsi ed incontri
di orientamento, la promozione e la diffusione di materiale documentario anche
audiovisivo sui Corsi di studio, la pubblicazione di un periodico informativo
per l'orientamento ed il tutorato degli immatricolati, degli iscritti e dei
laureati dell'Università degli Studi del Molise.
5. Il coinvolgimento dei docenti e dei ricercatori nella realizzazione effettiva
delle attività del CORT può essere considerato come attività
didattica e può rientrare nell'ambito della incentivazione.
Art. 54
Attività didattiche dei docenti
1. I compiti didattici dei professori e
dei ricercatori sono stabiliti, nel rispetto delle norme che regolano lo stato
giuridico dei docenti, dal regolamento Generale di Ateneo e dai Regolamenti
didattici delle Strutture didattiche alle quali i professori e i ricercatori
afferiscono. Tali compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico,
comprendono oltre alle attività didattiche istituzionali anche le attività
didattiche integrative, di orientamento e di tutorato.
2. I docenti dell'Università degli Studi del Molise sono tenuti ad assicurare
lo svolgimento di attività didattiche ex-catedra nel rispetto delle normative
inerenti allo stato giuridico dei docenti, e indipendentemente dall'inquadramento
del docente in una delle Strutture didattiche dell'Università. Queste
attività didattiche obbligatorie possono essere articolate in diversi
moduli d'insegnamento di varie tipologie e durate.
3. Il Senato Accademico, sentita la Commissione per la Valutazione della didattica
nell'Ateneo può variare il numero di ore che costituiscono l'attività
didattica ex-cattedra dei docenti dell'Università degli Studi del Molise.
4. I Regolamenti didattici di Facoltà possono prevedere le obbligatorietà
di presenza settimanale minima dei docenti di prima e di seconda fascia e dei
ricercatori nel corso dell'anno, in relazione sia agli obblighi didattici e
derivanti da attività tutoria, sia alla eventuale suddivisione del Calendario
didattico in semestri.
5. Nell'ambito delle ore dedicate all'attività tutoria, i docenti e i
ricercatori dovranno contemplare sia le ore di ricevimento degli studenti partecipanti
alle loro attività didattiche, sia le ore di ricevimento degli studenti
loro assegnati dai Regolamenti di Facoltà sul tutorato. Ambedue tali
attività dovranno essere svolte in modo continuativo nel corso dell'intero
anno accademico, secondo calendari preventivamente resi pubblici dalle Segreterie
delle Facoltà.
6. Nell'attribuzione dei compiti didattici aggiuntivi ai professori di ruolo
ed ai ricercatori il Consiglio di Facoltà assicura che gli stessi, nell'ambito
del proprio impegno orario, assolvano primariamente i loro compiti didattici
istituzionali nell'ambito dei Corsi di studio attivati nell'Ateneo.
7. Il Senato Accademico, propone al Consiglio di Amministrazione che delibera
l'ammontare della retribuzione oraria della didattica aggiuntiva. Questa retribuzione
può essere differenziata a seconda della tipologia dell'attività
didattica stessa. Incentivi possono essere previsti per le attività di
didattica sperimentale ed integrativa.
8. Ciascun docente ha il dovere di essere relatore di un certo numero di tesi,
sulla base di un equa ripartizione del carico didattico effettuata in sede di
programmazione didattica.
9. I docenti dell'Università degli Studi del Molise possono svolgere
supplenze ed affidamenti presso altre Università pubbliche o private,
ovvero attività didattiche continuative presso enti pubblici e privati
impegnati in attività formative universitarie e non universitarie, solo
previa autorizzazione. Il rilascio di autorizzazioni ad altri incarichi retribuiti
esterni per il personale docente e ricercatore a tempo pieno è disciplinato
dal Regolamento Interno di Ateneo, emanato ai sensi dell'art. 58 del testo aggiornato
del D.L. 29/93.
Art. 55
Registrazione dell'attività didattica dei docenti
1. Ciascun docente e ricercatore cura la
compilazione del "registro delle lezioni", ove indica gli argomenti
di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e di quant'altro
costituisca attività didattica inerente al Corso, facendo aggiungere,
ove necessario, alla propria firma quella del docente o del ricercatore che
lo ha affiancato o sostituito sulla base di preventive autorizzazione.
2. Il registro dovrà essere tenuto costantemente a disposizione di verifiche
periodiche da parte del Preside.
3. Al termine del Corso il registro è vistato dal Presidente del Consiglio
di Corso di studio, che ha cura di verificare che le ore di attività
didattica complessiva svolte nell'ambito del Corso siano state almeno pari al
numero minimo di ore previste dal relativo ordinamento didattico. Al termine
del Corso, il registro è consegnato al Preside che ne cura la conservazione
nell'archivio della Facoltà.
4. Il Preside segnala annualmente al Rettore i nominativi dei professori di
ruolo e dei ricercatori che non provvedono a consegnare il registro del Corso
ai fini dell'adozione da parte del Senato dei provvedimenti conseguenti.
5. Secondo modalità determinate dal Senato Accademico, il docente certificherà
l'avvenuto assolvimento delle sue attività di didattica, di orientamento,
tutorie e delle attività dedicate a compiti organizzativi della didattica
attribuitegli ai sensi delle norme in vigore.
TITOLO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 56
Allegati e approvazione del Regolamento didattico di Ateneo
1. In allegato al Regolamento didattico
di Ateneo sono acclusi alla Tabella n. 1 l'elenco di tutte le Strutture attivate
presso l'Università degli Studi del Molise ed alla Tabella n. 2 gli ordinamenti
didattici dei Corsi di studio adeguati in base al D.M. n. 509/99. I rimanenti
ordinamenti didattici delle Strutture didattiche presenti nell'Ateneo saranno
adeguati nei termini stabiliti dal 1° comma dell'art. 13 del citato D.M.
509/99.
2. Il presente Regolamento, comprensivo di tutti gli allegati, è deliberato
dal Senato Accademico Integrato ex art. 22 dello Statuto di autonomia, ed è
emanato con decreto del Rettore decorsi i tempi previsti per l'attività
di controllo da parte del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica.
Art. 57
Modifiche del Regolamento didattico d'Ateneo
1. Le modifiche al presente Regolamento
didattico sono deliberate dal Senato Accademico, su proposta dei Consigli di
Facoltà o di altre Strutture didattiche competenti, ed emanate con decreto
del Rettore secondo le procedure previste dalle leggi in vigore.
2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validità dall'inizio
dell'anno accademico successivo all'emanazione.
Art. 58
Norme transitorie
1. L'Ateneo assicura agli studenti già
iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico la
conclusione regolare dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli facendo
riferimento a norme ed ordinamenti didattici già esistenti.
2. I Regolamenti didattici di Facoltà assicurano e disciplinano articolatamente
la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente e per quelli
provenienti da altre Università di optare per l'iscrizione ai Corsi di
Laurea o di Laurea specialistica di nuova istituzione disciplinati dalle norme
dal presente Regolamento didattico. Ai fini di consentire tale opzione i Consigli
di Corso di studio riformulano in termini di crediti i precedenti ordinamenti
didattici e le relative carriere degli studenti.
3. Le opzioni di cui al precedente comma concernenti l'iscrizione a Corsi di
studio considerati non direttamente sostitutivi dei Corsi di Laurea preesistenti
sono considerate come richieste di passaggio di Corso.
4. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base agli ordinamenti
didattici in vigore precedentemente sono valutati in crediti e riconosciuti
per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa
norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette
a fini Speciali, istituite presso l'Ateneo o presso altre università
italiane, qualunque ne sia la durata.
5. Le Scuole di specializzazione istituite in base alle normative a suo tempo
in vigore presso le quali (ai sensi del Regolamento Generale sull'Autonomia,
art. 13, comma 6) non possono essere attivati i Corsi di specializzazione previsti
dal presente Regolamento didattico all'art. 8 sono disattivate entro l'anno
accademico 2002-2003.
6. I Corsi di Dottorato di ricerca istituiti in base alle normative a suo tempo
in vigore, continueranno il loro normale svolgimento fino ad esaurimento del
percorso curriculare previsto dai Regolamenti vigenti.
7. Le norme relative agli studenti non a tempo pieno, si applicano agli studenti
immatricolati a partire dall'anno accademico di entrata in vigore del presente
Regolamento. Agli studenti già iscritti alla medesima data continuano
ad applicarsi gli attuali trattamenti.
8. Entro l'anno accademico successivo a quello dell'entrata in vigore del presente
Regolamento, le Strutture didattiche e Amministrative dell'Ateneo uniformano
ad esso le proprie procedure e modalità operative.
9. Per ogni questione o controversia derivante dall'applicazione del presente
Regolamento e da quanto disposto in materia didattica dai Regolamenti didattici
di Facoltà e da quelli dei singoli Corsi di studio sono competenti, in
prima istanza il Presidente del Corso di studio e il Preside di Facoltà;
in mancanza di soluzioni il Senato Accademico.
10. Il conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento è disciplinato
dal Regolamento di Ateneo emanato ai sensi del D.M. 242/98.
11. Il presente Regolamento entra in vigore dall'anno accademico successivo
a quello della alla sua emanazione. Da tale data sono abrogate tutte le norme
regolamentari in contrasto con esso.
12. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni
legislative e regolamentari in vigore.
Art. 59
Elenco delle Facoltà istituite
Sono istituite presso l'Università degli Studi del Molise le seguenti Facoltà:
1) Agraria;
2) Centro Ricerca e Servizio di Ateneo per la Formazione "G.A. Colozza";
3) Economia;
4) Giurisprudenza;
5) Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
ALLEGATO - Ordinamenti Corsi di Laurea (Formato PDF)