Il sistema d’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, di seguito denominato IFTS, istituito dall’articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è articolato in percorsi che hanno l’obiettivo di formare figure professionali a livello post-secondario, per rispondere alla domanda proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema dei servizi, degli enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e dall’internazionalizzazione dei mercati secondo le priorità indicate dalla programmazione economica regionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole secondarie di secondo grado, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.
Di norma si accede a tali corsi di formazione con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, ma con decreto adottato di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Università' e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le condizioni d’accesso ai corsi per coloro che non sono possessori di tale diploma.
La certificazione che attesta le competenze acquisite è valida in ambito nazionale.