Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo.
In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il Rettore con funzioni di Presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal Senato accademico e sei dal Consiglio di amministrazione.
Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
(Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Art. 2 - commi 1, 2, 3 e 5)