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Revisione Statuto


Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 30 dicembre 2010, n. 240, a modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell’ateneo, nel rispetto dei princìpi di autonomia di cui all’articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo princìpi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell’attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all’ateneo.

In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il Rettore con funzioni di Presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal Senato accademico e sei dal Consiglio di amministrazione. 

Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.

(Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, Art. 2 - commi 1, 2, 3 e 5)

    
   
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