Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato. Il contratto di inserimento mira a inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo. Momento centrale del contratto è la redazione del piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l'acquisizione di competenze professionali attraverso la formazione on the job.
Per quanto ci interessa, il contratto di inserimento si applica a persone di età compresa tra 18 e 29 anni che possono essere assunti da:
• enti pubblici economici, imprese e loro consorzi
• gruppi di imprese
• associazioni professionali, socio-culturali e sportive
• fondazioni
• enti di ricerca pubblici e privati
• organizzazioni e associazioni di categoria
Il contratto può essere stipulato per tutte le attività e per tutti i settori, esclusa la pubblica amministrazione.
Il contratto di inserimento va da 9 a 18 mesi. Non vanno conteggiati ai fini della durata i periodi relativi al servizio civile o militare e l'assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).
Il contratto di inserimento deve avere forma scritta e contenere l'indicazione precisa del progetto individuale di inserimento. Al contratto di inserimento si applicano per quanto compatibili le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Normativa di riferimento
1. Decreto interministeriale del 17 novembre 2005
2. Legge 14 maggio 2005, n. 80, art. 1bis
3. Decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
4. Circolare ministeriale del 21 luglio 2004 n. 31
5. Decreto legislativo 276/2003, artt. 54-59